Le indicazioni Inps sulle settimane di FIS e CIGD previste dal Decreto Fiscale

29 Novembre , 2021

L’Inps, con messaggio n. 4034 del 18 novembre c.a., fornisce le prime istruzioni in merito agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, previsti dal D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale – Lavoronews n. 133/2021).

L’articolo 11, comma 1 del D.L. n. 146/2021 introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per ilavoratori in forza al 22 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021, (c.d. Decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

L’Istituto, inoltre, ricorda che, fino al prossimo 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la previsione dell’articolo 8, comma 2, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) che aveva introdotto ulteriori 28 settimane utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, non potranno essere autorizzati trattamenti del “decreto Sostegni” (28 settimane) per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti (13 settimane) ai sensi del “decreto Fiscale”.

Per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario non deve essere riconosciuto alcun contributo addizionale.

Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente se le stesse hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro.

Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “ COVID 19 – DL 146/21”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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