Le indicazioni Inps sui contratti di prestazione occasionale (voucher)
23 Gennaio , 2023L’Inps, con circolare n. 6 del 19 gennaio c.a., ha fornito indicazioni in merito alle nuove norme in materia di prestazioni occasionali (anche detti voucher), a partire dal 1° gennaio 2023, introdotte dalla Legge n. 197/2022(Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi 342 e 343.
L’ultima Legge di Bilancio ha, infatti, introdotto significative modificazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis, DL 50/2017.
Limiti economici
La norma ha esteso a 10.000 euro (in luogo dei precedenti 5.000 euro) il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.
Restando fermi i limiti di compenso annui pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), dal 1° gennaio 2023, sono vigenti i seguenti limiti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Ogni singolo utilizzatore, ai fini del raggiungimento del limite suddetto di 10.000 euro, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore di:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani Under 25, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.
Limite dimensionale
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo dei precedenti cinque.
Il medesimo limite dimensionale si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo, anche per lavoratori non appartenenti alle categorie individuate dalla norma previgente (pensionati, Under 25, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario).
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