Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Giovani

21 Maggio , 2025

L’INPS, con circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni per la fruizione del Bonus Giovani, introdotto dell’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione – Lavoronews n. 28/2024), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 (Lavoronews n. 40/2024).

Il Bonus giovani è riservato ai datori di lavoro privati e prevede un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato che riguardano giovani:

  • con meno di 35 anni alla data dell’assunzione/trasformazione;
  • che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

Il limite massimo dell’esonero è pari a:

  • 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore con sede di lavoro effettiva ubicata nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) dalla data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025.

La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionalewww.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.

Il modulo è disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati, tranne che per le assunzioni effettuate nell’area ZES.

Per le assunzioni effettuate nell’area ZES, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso ossia la domanda dovrà essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

In particolare, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il recupero degli arretrati può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

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