Le indicazioni dell’Ispettorato sul Decreto “Trasparenza”

29 Agosto , 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 4 del 10 agosto c.a., ha fornito indicazioni in merito al D.Lgs. n. 104/2022, c.d. Decreto “Trasparenza” (Lavoronews n. 66/2022).

Il D.Lgs. n. 104/2022, in vigore dal 13 agosto u.s., contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.

Le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

Per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, i lavoratori possono richiedere per iscritto al datore di lavoro e al committente un’integrazione delle informazioni, richiesta che dovrà essere riscontrata entro i successivi sessanta giorni, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Il decreto, però, presenta un disallineamento temporale, in quanto la norma non sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 ed il 12 di agosto 2022.

Tuttavia, secondo l’INL, in virtù dei principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento tra lavoratori, anche questi ultimi possono richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al proprio rapporto di lavoro.

Campo di applicazione

Il decreto trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro.

Modalità di comunicazione delle informazioni

I nuovi adempimenti informativi potranno essere assolti anche tramite una comunicazione in formato “elettronico” (ad es. e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.

Modifiche al D.Lgs. n. 152/1997

Il lavoratore, con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, viene informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (ad es. orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.).

La relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Termini per la consegna delle informazioni

L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le informazioni, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

Alcune informazioni – ossia quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere g), i), l), m), q) e r) del D.Lgs. n. 152/1997 – possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell’obbligo.

Trattamento sanzionatorio

Qualora il lavoratore denunci il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di trasparenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Prestazione di lavoro all’estero

In caso di prestazioni di lavoro all’estero, come quelle rese, ad esempio, in regime di distacco transnazionale e per i lavoratori inviati in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché ulteriori e più specifiche informazioni.

Modifiche degli elementi informativi

Il datore di lavoro e il committente devono comunicare al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi di cui agli articoli:

  • 1 – Informazioni sul rapporto di lavoro
  • 1-bis – Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
  • 2 – Prestazioni di lavoro all’estero

che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

 

In mancanza di tale comunicazione, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

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