Le indicazioni dell’Ispettorato in materia di semplificazioni per il rilascio del nulla osta al lavoro

1 Luglio , 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 3820 del 23 giugno c.a., fornisce alcuni chiarimenti, relativamente a quanto previsto dal D.L. n. 73/2022 in materia di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’articolo 1 della L. n. 12/1979 e delle Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999.

 

La procedura prevista dall’articolo 44 del citato decreto-legge sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del Lavoro, ai sensi del comma 8 dell’articolo 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” e demanda in via esclusiva la stessa ai soggetti di cui sopra.

 

Il comma 2 della disposizione stabilisce i criteri in base ai quali i professionisti e le Organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e tipo di attività svolta dall’impresa).

 

In merito a tali criteri, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanerà maggiori indicazioni.

 

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

 

Con riferimento alle domande dell’annualità 2021, in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono giàstate effettuate dagli ITL, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

 

Sempre con riguardo all’annualità 2021, il Ministero dell’Interno fornirà alle singole Prefetture gli elenchi delle istanze (stagionali e non stagionali) non definite rientranti nel limite delle quote stabilite dal c.d. decreto flussi 2021 ai fini dell’emissione del nulla-osta ai sensi dell’articolo 42 che, quindi, non sarà più subordinato al parere preventivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

 

In ragione della non definitività e dell’impegno provvisorio della relativa quota, agli elenchi in questione saranno ricondotte anche le pratiche in corso di istruttoria.

 

Tali elenchi non ricomprenderanno le istanze per le quali sia stato già rilasciato il parere negativo della Questura.

 

L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 2.

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