Le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro sul D.L. n. 104/2020

17 Settembre , 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 713 del 16 settembre c.a., fornisce indicazioni sulle principali disposizioni del D.L. n. 104/2020 (Lavoronews n. 148/2020).

L l’Ispettorato interviene sulle seguenti disposizioni:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – articolo 3;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – articolo 6;
  • contratti a tempo determinato – articolo 8;
  • licenziamenti collettivi e individuali per GMO – articolo 14.

In particolare, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato viene precisato:

  • che è possibile derogare alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi. Inoltre, sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza degli intervalli temporali previsti per le riassunzioni c.d. stop & go, sempre che sia rispettata la durata massima di 24 mesi;
  • che la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi;
  • che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi;
  • che la proroga automatica (comma 1 bis dell’articolo 93 D.L. n. 34/2020 abrogato dal D.L. 104/2020) fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’articolo 93.

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