Le indicazioni dell’INPS sugli ammortizzatori sociali del decreto Agosto

5 Ottobre , 2020

L’Inps con circolare n. 115/2020 ha fornito chiarimenti rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legge 104/2020, c.d. decreto Agosto, relativo ai trattamenti di integrazione salariale collegati al periodo di emergenza sanitaria.

Nel ripercorrere la norma in esame vengono impartite le istruzioni per la presentazione della domanda di integrazione salariale per il periodo aggiuntivo di 18 settimane (9+9) nell’arco temporale tra il 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

l’Istituto chiarisce che la richiesta dei trattamenti deve essere inviata con due distinte istanze:

  • per un primo periodo pari a 9 settimane;
  • per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già̀ interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

L’accesso al secondo periodo di 9 settimane di trattamento è consentito senza oneri aggiuntivi solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale che sarà riparametrato rispetto alla riduzione di fatturato registrata.

Al fine di consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, nella quale devono autocertificare o la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato o il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.

Come già anticipato nel messaggio n. 3131/2020, i periodi di integrazione richiesti e autorizzati al 12 luglio ma collocati in periodi successivi a tale data, vengono imputati al primo periodo di 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020.

Pertanto, a partire dal 13 luglio 2020, il periodo massimo concedibile non può in ogni caso superare le 18 settimane.

A titolo esemplificativo, un’azienda che abbia già richiesto 4 settimane continuative di trattamento (dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020) autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti a cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane in quanto le 3 settimane, dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto legge n. 104/2020, incidono sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

Possono beneficiare dell’integrazione salariale, prevista dal Dl 104/2020, i lavoratori che risultano in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze la circolare chiarisce che le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con la causale:

  • “COVID 19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;
  • “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

L’INPS, ha precisato, altresì, che, su segnalazione del Ministero vigilante e in ragione di una imminente soluzione legislativa che prevederà lo slittamento del termine di presentazione delle domande al 31 ottobre 2020, il termine del 30 settembre 2020 viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre 2020 saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Oltre che dei termini per l’invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 30 settembre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Di conseguenza, anche rispetto ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, opera lo slittamento del termine dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.

Infine, per non penalizzare le aziende a cui non è risultato applicabile il differimento al 30 settembre 2020 dei termini di invio dei dati, l’Istituto, su conforme parere del Ministero, ha ritenuto di estendere l’applicazione di tale previsione anche per le medesime aziende.

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