Le indicazioni dell’Inps in materia di permessi Legge n. 104/1992 e di congedo straordinario

29 Agosto , 2022

L’Inps, con messaggio n. 3096 del 5 agosto c.a., ha fornito indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, a seguito delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (Lavoronews n. 68/2022), in favore di chi presta assistenza a figli o familiari disabili.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13 agosto 2022.

Permessi articolo 33, Legge n. 104/1992

Viene eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne alternativamente tra loro.

Congedo straordinario articolo 42, comma 5, D.lgs n. 151/2001

Le novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

  • introduzione del c.d. “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
  • spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Conseguentemente, il nuovo ordine di priorità per la fruizione del congedo è il seguente:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Dal 13 agosto 2022 è possibile richiedere i permessi e il congedo presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).

Nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, alla domanda è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto o l’impegno ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

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