Le indicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro
17 Maggio , 2021Il Garante per la privacy ha emanato, in data 13 maggio 2021, il Documento di indirizzo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali, contenete disposizioni sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.
La realizzazione dei piani vaccinali nei luoghi di lavoro è stata prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021 sottoscrittro dal Governo e dalle Parti Sociali e dalle allegate Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID- 19 nei luoghi di lavoro.
Il Garante ha disposto che, in tale quadro, non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.
Il Protocollo e le Indicazioni ad interim prevedono che la vaccinazione nei luoghi di lavoro avvenga con il supporto strumentale ed economico dei datori di lavoro, anche in forma associata, ai quali è altresì demandato il compito di promuovere l’iniziativa della vaccinazione presso i luoghi di lavoro fornendo, in particolare, alla generalità dei dipendenti, le indicazioni utili relative alle complessive caratteristiche del servizio vaccinale usufruibile in azienda e sottoposto alla supervisione dell’azienda sanitaria di riferimento, ad esempio, rendendo disponibile, anche sulla rete intranet, documenti esplicativi.
Anche nell’ambito dello svolgimento di queste attività di supporto il Garante ha previsto il divieto per il datore di lavoro di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti e che, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel particolare contesto lavorativo, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità.
Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario che non dovranno contenere elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa, provvederà a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa.
Inoltre, sulla base dello stato della regolazione attualmente in vigore e stante la libertà di scelta da parte delle persone in ambito vaccinale, non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, in ragione della libera scelta del lavoratore in ordine all’adesione o meno alla campagna vaccinale
Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alle caratteristiche dimensionali e organizzative di ogni azienda, il datore di lavoro potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili.
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