Le FAQ dell’Ispettorato del Lavoro in merito alla comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali

31 Gennaio , 2022

La Legge n. 215/2021, conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali (Lavoronews 5/2022).

La norma ha modificato il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedendo che l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

I chiarimenti sono stati forniti sottoforma di FAQ.

  1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in qualità di Committenti, hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
  2. Le aziende di vendita diretta a domicilio, in qualità di Committenti, sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
  3. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere comunicata?
  4. La Pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?
  5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?
  6. L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
  7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?
  8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale?
  9. L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
  10. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale?

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