Le FAQ del Garante per il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria
9 Luglio , 2020Il Garante della Privacy ha pubblicato, sul proprio sito internet, le FAQ (Lavoronews n. 77/2020), aggiornate al 6 luglio 2020, relative al trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare:
- il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente.
Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame;
- il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi e può conoscere la condizione di positività al Covid-19, esclusivamente nei seguenti casi:
– ne venga informato direttamente dal lavoratore;
– nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all’autorità sanitaria;
– ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all’infezione da Covid-19; - relativamente alla possibilità di utilizzare applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale, il Garante ha precisato che la funzionalità di “contact tracing”, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è − allo stato − disciplinata unicamente dall’art. 6, D.L. 30.4.2020, n. 28;
- il datore di lavoro, al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro, può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili.
Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.
Spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.
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