Le disposizioni già applicabili in materia di tirocini extracurriculari introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

22 Marzo , 2022

La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in materia di tirocini ha assegnato a Governo e Regioni il compito di raggiungere un nuovo accordo per la definizione delle linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 530 del 21 marzo c,a., fornisce indicazioni in materia di tirocini, partendo dalla definizione degli stessi, i quali devono essere intesi come percorsi formativi di alternanza tra studio e lavoro, finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

 

Fermo restando l’applicazione delle attuali regolamentazioni regionali, l’Ispettorato precisa che, nelle more dell’emanazione delle citate linee guida, alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2022 sono comunque già operative.

 

Indennità di partecipazione

Nel caso di mancata corresponsione dell’indennità da corrispondere al tirocinante, trova già applicazione la nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

 

Ricorso fraudolento al tirocinio

Immediatamente operativa anche l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio comminata al soggetto ospitante che utilizza il tirocinante in modo fraudolento, ossia lo utilizza come effettivo lavoratore subordinato oppure in sostituzione di un lavoratore dipendente.

 

Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’Ispettorato con circolare n. 8/2018.

 

La sanzione ha natura penale, punita con pena pecuniaria, pertanto la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.

 

In ogni caso è fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.

 

Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza

L’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego dei tirocini interessa unicamente i tirocini extracurriculari.

 

Ai tirocinanti si applicano le medesime tutele in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in favore del personale dipendente.

Categoria: