Lavoro intermittente e ruolo della contrattazione collettiva

9 Febbraio , 2021

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 dell’8 febbraio c.a., ha fornito precisazioni relativamente al ruolo della contrattazione collettiva rispetto all’applicazione del lavoro intermittente.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019 ha evidenziato la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.

Pertanto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, non si dovrà tener conto di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.

In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in altre occasioni in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia di lavoro intermittente da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Categoria: