La tassazione delle polizze vita collettive

8 Ottobre , 2020

Con la risposta n. 383 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le polizze collettive di assicurazione sulla vita stipulate dal datore di lavoro, al fine di garantire ai propri dipendenti una prestazione previdenziale integrativa, rappresentano un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. “fringe benefit”) e pertanto imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir.

Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza (lavoratore dipendente) dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazione sulla vita.

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