La circolare ministeriale sul Decreto Flussi 2022
9 Febbraio , 2023Il Ministero del Lavoro, ed i Ministeri dell’Interno e dell’Agricoltura, hanno emanato la circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022.
In base al D.P.C.M. 29 dicembre 2022 (Lavoronews n. 8/2023) sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, 82.705 lavoratori stranieri.
La quota complessiva è così ripartita:
Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
- 30.105 quote riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
- Tali quote possono essere utilizzate solo dai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 1000 quote riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 quote riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- 500 quote riservate ai lavoratori autonomi.
Ingressi per lavoro stagionale
- 44.000 quote all’ingresso per lavoro stagionale.
Conversioni
- 7.000 quote riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, così ripartite:
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- 4400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 2000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all’estero, deveverificare, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori, già presenti sul territorio nazionale, disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego, attraverso l’invio dell’apposito modulo.
Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
- assenza di riscontro, da parte del centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal centro per l’impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l’impiego.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1, L. n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle modalità indicate dall’INL, attraverso la circolare n. 3/2022.
Le domande potranno essere trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, fino al 31 dicembre 2023.
Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
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