La circolare ministeriale sugli sgravi contributivi per contratti di solidarietà

27 Novembre , 2017

Il Ministero del Lavoro, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 2/2017 (Lavoronews n. 64/2017), che ha rideterminato i requisiti, le modalità e i termini perentori di presentazione delle istanze per l’accesso alla decontribuzione, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, con circolare n. 18 del 22 novembre c.a., fornisce i chiarimenti per accedere al beneficio a valere sui fondi 2017.

La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione, a carico del datore di lavoro, dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda riguarderà lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà. 

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere presentata al Ministero esclusivamente a mezzo pec, e contestualmente anche all’Inps, e dovrà contenere, a pena d’inammissibilità, la stima della riduzione contributiva richiesta.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

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