La circolare Inail sul lavoro agile

7 Novembre , 2017

L’Inail, con circolare n. 48 del 2 novembre c.a., fornisce indicazioni in merito all’obbligo assicurativo e relativa tutela dei lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in modalità “agile” (Legge n. 81/2017).

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria
La prestazione lavorativa eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente svolta in azienda, pertanto la classificazione tariffaria sarà la stessa prevista per il lavoro in azienda ed il relativo premio assicurativo verrà calcolato sulla retribuzione effettiva, come per la generalità dei lavoratori.

Tutela assicurativa
Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività di lavoro agile nel luogo prescelto sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

Adempimenti
I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

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