La circolare del Ministero dell’Interno sulle nuove misure di contenimento e contrasto al Covid 19
9 Marzo , 2021Il Ministero dell’Interno, con circolare del 6 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid 19 contenute nel D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Lavoronews n. 40/2021).
Tale D.P.C.M., che ha sostituito quello del 14 gennaio 2021, trova applicazione dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
Il D.P.C.M. fa seguito al D.L. n.15/2021 e tiene conto delle disposizioni ivi contenute in materia di spostamenti sul territorio nazionale e precisamente il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome diverse fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
L’impianto del nuovo provvedimento conferma in larga parte le misure già in vigore e prevede un regime differenziato sul territorio nazionale, con misure progressivamente più restrittive in ragione dei diversi scenari di rischio: zona bianca, zona gialla, zona arancione e, infine, zona rossa.
Zona Bianca – (Capo II, art. 7)
Applicazione delle generali misure anti-contagio, nonché dei protocolli e delle linee-guida allegati al D.P.C.M.
Restano comunque sospesi gli eventi e le attività implicanti assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
Zona Gialla – (Capo III, artt. 8-32)
Conferma delle misure già in vigore e introduzione di alcune novità in tema di servizi museali e spettacoli aperti al pubblico.
Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 14)
Dal 27 marzo 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, al momento consentito nei soli giorni feriali, potrà essere svolto anche il sabato e nei giorni festivi, “a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo”.
Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)
Dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club, e in altri spazi anche all’aperto, attualmente sospesi, potranno svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
Istituzioni scolastiche (art. 21)
Attribuzione ai Presidenti delle regioni o province autonome il potere di disporre, eventualmente, anche nel solo ambito comunale, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e lo svolgimento nella modalità a distanza dell’attività scolastica di ogni ordine e grado.
Corsi di formazione (art. 25)
Ampliato il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, ricomprendendovi i corsi di formazione aziendali, esclusivamente in favore dei dipendenti dell’azienda stessa, i corsi in materia di protezione civile, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure tecniche precauzionali previste dal documento dell’Inail.
Attività commerciali (art. 26)
Ampliamento delle tipologie di esercizi che possono rimanere aperti, nelle giornate festive e prefestive, all’interno dei centri commerciali e strutture assimilabili, includendovi anche le lavanderie e le tintorie.
Attività dei servizi di ristorazione (art. 27)
Eliminazione del divieto di asporto dopo le ore 18,00 per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) vale a dire per le enoteche, sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18,00 le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).
Zona Arancione (Capo IV, artt. 33-37)
Le disposizioni riguardanti i territori della cosiddetta zona arancione intervengono sostanzialmente sulla mobilità e sui servizi dì ristorazione.
Attività dei servizi di ristorazione (art. 37)
Consentito senza limiti di orario il servizio di ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai clienti ivi alloggiati.
Eliminato il divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25; sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.
Il quadro regolatorio rimane quello definito con riferimento alla zona gialla, salvo che non intervengano misure più restrittive.
Sospensione dei servizi museali e degli spettacoli aperti al pubblico.
Zona rossa (Capo V, artt. 38-48)
Istituzioni scolastiche (art. 43)
Sospensione, a decorrere dal 6 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, le quali, pertanto, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)
Eliminato il divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25 con possibilità, pertanto, di prosecuzione di tali attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.
Alla ristorazione negli alberghi e ne1le altre strutture ricettive si applicano le disposizioni previste per la zona arancione.
Attività inerenti ai servizi alla persona (art. 47)
Sospensione dei saloni di barbiere e di parrucchiere.
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