La circolare del Ministero dell’Interno sulle disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020

9 Novembre , 2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117/2/1 del 7 novembre c.a., fornisce indicazioni sulle principali misure innovative del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (Lavoronews n. 190/2020), efficaci fino al 3 dicembre prossimo.

La circolare si sofferma sulle misure dettate per le tre aree individuate dal citato D.P.C.M., area gialla (art. 1), area arancione (art. 2) e area rossa (art. 3), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali le prescrizioni sono progressivamente più restrittive, in considerazione della maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari.

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, efficace dal 6 novembre per un periodo minimo di 15 giorni, sono state individuate le Regioni appartenenti alle diverse tipologie di area gialla, arancione e rossa.

Per giustificare gli spostamenti, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa) occorrerà utilizzare l’autodichiarazione.

La circolare, in premessa, evidenzia che l’articolo 1 del D.P.C.M. detta il quadro complessivo delle misure che si applicano, in via generale, su tutto il territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate dalle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 per i territori della zona arancione e dall’articolo 3 per i territori della zona rossa.

Area Rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4)
I territori dell’area rossa, tra cui la Lombardia, caratterizzati da scenario di massima gravità e livello di rischio alto, sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre.

Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità, attività motoria e sportiva, attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione.

Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e))

Il divieto di spostamento nelle aree di zona rossa è relativo a ogni forma di mobilità, in entrata e in uscita, non solo extra regionale, ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti tra un comune e l’altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione e residenza.

Restano consentiti:

  • gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
  • gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
  • gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

Le limitazioni alla mobilità non incidono sulle attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni dettate dall’articolo 3.

In ogni caso, per tutti gli spostamenti consentiti, quale che sia la causa giustificativa, deve farsi ricorso all’autodichiarazione.

Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b))

La circolare si sofferma sulla misura di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del D.P.C.M., ai sensi della quale le aree commerciali al dettaglio, nelle aree rosse, sono oggetto di generalizzata sospensione, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 23 del D.P.C.M. 3 novembre), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art 1, comma 9, lettera ff) del D.P.C.M..

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari.

Al riguardo il Ministero precisa che la chiusura per i mercati ubicati in area rossa si applica sia per quelli coperti che all’aperto, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Il commercio ambulante continua pertanto ad essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 del D.P.C.M..

Per effetto del rinvio all’articolo 1, comma 9, lett. ff), anche nei territori in area rossa i centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con la sola eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Servizi di ristorazione (art. 3, comma 4, lett. c))

Sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.

Restano consentite:

  • ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario;
  • ristorazione con asporto, fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano, comunque, aperti senza limiti di orario gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

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