Istanze entro il 16 dicembre per fruire dell’esonero contributivo per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

14 Dicembre , 2021

L’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021 – Lavoronews n. 92/2021), ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

Il termine per la presentazione delle istanze telematiche di esonero, da inviare a cura dei datori di lavoro entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 169/2021 (Lavoronews n. 136/2021), era fissato all’11 dicembre 2021, ricadente in giorno di sabato.

L’Inps, con messaggio n. 4438 del 13 dicembre c.a., comunica che  il termine, non decadenziale, di presentazione delle domande di esonero Covid-19 dai contributi previdenziali, è differito al 16 dicembre 2021.

L’Istituto, inoltre, con riferimento al termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, conferma, come già previsto nel messaggio n. 4420/2021 (Lavoronews n. 143/2021), che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

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