Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

9 Luglio , 2025

L’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS).

In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate.

Le richiamate indicazioni valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

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