Integrazione salariale per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in zone interessate da provvedimenti restrittivi locali (c.d. zone rosse)

26 Gennaio , 2021

L’Inps, con messaggio n. 304 del 25 gennaio c.a., comunica le modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratoridomiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

La norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei dipendenti impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive.

I datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO.

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da un’autocertificazione nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

Tale autocertificazione, una volta compilata, dovrà essere allegata in formato “pdf”. 

Le domande potranno essere presentate decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in esame, ossia entro il 24 febbraio.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inoltrare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli Sr41 e Sr43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione alla prestazione.

Trascorso tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi, restano a carico del datore di lavoro.

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