Installazione e utilizzo di software da parte di call center

31 Luglio , 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 4 del 26 luglio c.a., prende in esame i software utilizzati nei call center in relazione alla normativa sul controllo a distanza dei lavoratori (articolo 4, legge n. 300/1970) al fine di determinare se gli stessi siano o meno “strumenti di lavoro”, in quanto gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati mentre occorre per gli altri strumenti.

L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra sistemi che gestiscono l’anagrafica dei clienti, e i rapporti contrattuali con gli stessi, e sistemi che invece registrano la disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata con conseguente monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ogni singolo dipendente.

Pertanto, i sistemi che gestiscono l’anagrafica dei clienti, e i rapporti contrattuali con gli stessi, sono considerati strumenti di lavoro e possono essere installati ed utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa mentre la seconda tipologia di sistemi non solo non rientrerebbe nella definizione di “strumento di lavoro” ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro, o un accordo sindacale, in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell’installazione dell’applicativo.

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