INL: CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E SS. DEL D.LGS. N. 276/2003 – ENTI BILATERALI.

15 Febbraio , 2018

Nella circolare n.4 del 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che, in mancanza del requisito della rappresentatività sindacale, gli enti bilaterali, o presunti tali, non possono validamente certificare i contratti di lavoro, né quelli di appalto o subappalto.  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene a riscontro di alcune segnalazioni ricevute riguardo lo svolgimento di attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività.  Si tratta di “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto, evidenziandone gli effetti opponibili ai terzi. L’Ispettorato evidenzia in premessa che possono legittimamente definirsi Enti bilaterali solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. In mancanza di tale requisito sia carente, l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dalla legge (art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003) inclusa l’attività di certificazione.

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