Indicazioni per lo svolgimento di tirocini nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19
19 Maggio , 2020Regione Lombardia, con comunicazione del 15 maggio c.a., in vista della ripresa delle attività produttive su tutto il territorio nazionale condizionatamente al rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, fornisce indicazioni per lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19.
A partire dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative.
Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali (Lavoronews n. 67/2020), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.
Pertanto, prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:
- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc…).
In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato.
Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.
Il soggetto promotore dovrà verificare la presenza dei requisiti sopra richiamati attraverso l’acquisizione di certificazioni/dichiarazioni da parte del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante:
- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dall’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020;
- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working). La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- consegna al tirocinante la dichiarazione dei giorni e l’orario di presenza in sede, per il periodo di durata del tirocinio, che consente anche di giustificare la mobilità del tirocinante per il tragitto necessario a raggiungere il luogo di lavoro per tutto il periodo residuo dell’emergenza sanitaria.
Ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 547/2020, punto 1.4 (Lavoronews n. 91/2020), le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.
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