Indicazioni per lo svolgimento dei tirocini nella fase di ripresa post-emergenza da Covid-19

23 Giugno , 2020

Regione Lombardia, con comunicato dell’11 giugno c.a., fornisce indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare ed extracurriculare nella fase di ripresa post-emergenza epidemiologica da Covid-19.

A decorrere dal 12 marzo u.s., durante il periodo di emergenza, vi erano 3 possibilità alternative, tutt’ora vigenti, per la gestione dei tirocini:

1. Sospendere il tirocinio, su iniziativa del soggetto ospitante, per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa.

La sospensione deve essere gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che da tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso.

2. Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità.

3. Interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione.

Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc)

Le linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, prevedono che il soggetto ospitante “ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.”

Esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza COVID-19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l’eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione.

Pertanto, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di “accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”. L’accordo dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto promotore.

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