Indicazioni Inps sul bonus per l’iscrizione ai centri estivi

22 Giugno , 2020

L’Inps, con circolare n. 73 del 17 giugno c.a., fornisce indicazioni relativamente al bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.

il bonus per i servizi di babysitting e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo 5 marzo – 31 luglio 2020.

Possono accedere alla prestazione:

  • coloro che non hanno presentato la domanda per il bonus baby sitting con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro;
  • coloro che hanno già fruito del bonus per i servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro, per la parte residua, nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro.

L’Istituto, ribadendo che l’altro genitore non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda, ricorda che la prestazione:

  • è incompatibile con il congedo COVID-19
  • non può essere fruita per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.

Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

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