Indicazioni Inps su sospensione versamenti

28 Aprile , 2020

L’Inps, con messaggio n. 1754 del 24 aprile c.a., ha fornito indicazioni relative alla sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall’articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) (Lavoronews n. 56/2020).

Destinatari di tale sospensione sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 e/o nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (art. 18, commi 1 e 2);
  • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019, in caso di riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 e/o di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (art. 18, commi 3 e 4).

La sospensione potrà operare disgiuntamente per il solo mese di marzo 2020, per il solo mese di aprile 2020 ovvero per entrambi i mesi.

La sospensione, introdotta con il Decreto Liquidità si applica, inoltre, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, per i quali non sussiste il requisito della diminuzione del fatturato.

Le aziende mediante l’esposizione dei relativi codici di sospensione, all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del D.L. n. 23/2020. Conseguentemente, l’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Categoria: