Indennizzabilità malattia in caso di trasferimento del lavoratore in altro Paese UE

19 Novembre , 2018

L’Inps, con messaggio n. 4271 del 16 novembre c.a., ha fornito precisazioni in merito alla corresponsione dell’indennità di malattia in caso di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese Ue.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che, nell’ipotesi di trasferimento in altro Paese UE del lavoratore durante l’assenza per malattie, il riconoscimento dell’indennità è subordinato al possesso di apposita autorizzazione da richiedere preventivamente alla Struttura territoriale Inps per le necessarie valutazioni medico legali, salvo i casi in cui sia l’ASL il soggetto tenuto a rilasciare l’autorizzazione.

La Struttura Inps competente provvederà a convocare il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che il trasferimento all’estero non pregiudichi la guarigione. In tale sede, il lavoratore potrà anche fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

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