Indennità una tantum per lavoratori dipendenti – Istruzioni applicative

27 Giugno , 2022

L’Inps, con circolare n. 73 del 25 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito al riconoscimento del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, c. 121).

 

L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

 

Il bonus deve essere pagato dal datore di lavoro anche se la retribuzione viene azzerata per effetto di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà o congedi).

 

Il riconoscimento avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti di legge.

 

Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 2599 del 24 giugno c.a., informa che, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, è stato predisposto un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

 

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. In questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 

L’indennità spetta in misura intera anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

 

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

 

L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

 

Il D.L. n. 50/2022 (Lavoronews n. 49/2022) ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla Legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Tuttavia, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno 23 giugno 2022.

 

Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio 2022, i 200 euro dovranno essere pagati dal datore di lavoro senza verificare la sussistenza dei requisiti riferiti al 2021 (35.000 euro di reddito, 50 giornate di prestazione lavorativa ovvero 50 contributi giornalieri per lo spettacolo).

 

L’indennità una tantum è erogata in automatico dall’Inps ai seguenti soggetti:

  • titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno:
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps ai seguenti soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

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