Indennità sostitutiva somministrazione vitto durante l’emergenza epidemiologica

8 Settembre , 2020

L’Agenzia delle entrate, con interpello n. 301 del 2 settembre c.a., ha precisato che l’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro ai dipendenti nei casi in cui è impossibile la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche, a seguito della chiusura degli esercizi  per emergenza epidemiologica è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Pertanto, le somme erogate non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, nel limite complessivo giornaliero di euro 5,29, purchè ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’orario di lavoro comporti la pausa per il pasto;
  • i lavoratori siano addetti stabilmente a una unità produttiva, intesa come sede di lavoro;
  • l’ubicazione della sede non consente, nel periodo previsto per la pausa, di recarsi senza l’uso di mezzi di trasporto al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.

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