Indennità per il sostegno di alcune categorie di lavoratori

16 Dicembre , 2020

L’Inps, con circolare n. 146 del 14 dicembre c.a., fornisce indicazioni relativamente alle indennità una tantum e onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1 – Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

2 – Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

3 – Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020 

3.1 – Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

3.2 – Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

3.3 – Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

3.4 – Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

4  – Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

5 – Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del D.L. n. 137/2020

5.1 – Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al D.L. n. 104/2020. Requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del Decreto Ristori (articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum prevista dal Ristori quater (Decreto Legge n. 157/2020).

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 31 dicembre 2020.

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