Indennità ai lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e venditori porta a porta

4 Giugno , 2020

L’Inps, con circolare n. 67 del 29 maggio c.a., fornisce indicazioni in merito all’indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al D.L. n. 18/2020.

Tale indennità, introdotta, per il mese di marzo 2020 dal D.M. n. 10/2020 (Lavoronews n. 85/2020) è stata prorogata per i mesi di aprile e maggio 2020 dal D.L. n. 34/2020.

I soggetti interessati sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva nonchè iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il godimento di tali indennità è subordinato alle seguenti condizioni:

  • non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente,
  • non essere titolari di pensione.

I lavoratori potenziali destinatari dovranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica.

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