Incentivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato

17 Luglio , 2017

L’Inps, con circolare n. 109 del 10 luglio c.a., ha fornito precisazioni in merito all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, previsto dall’art. 1, commi 308 e seguenti, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

L’esonero contributivo, la cui durata è pari a trentasei mesi, riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.

In particolare, spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30% delle ore di alternanza ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M 25 gennaio 2008;
  • 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero può trovare applicazione anche per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

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