Inail – Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno

3 Agosto , 2021

I soggetti assicuranti in caso di cessazione dell’attività devono presentare all’Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio.

L’Inail, con circolare n. 18 del 25 giugno u.s., ha fornito le indicazioni per una corretta trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione del codice ditta Inail.

Nell’ambito del programma di implementazione e miglioramento dei servizi telematici è stato realizzato il servizio “autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

Il servizio è già disponibile da 1° luglio scorso dal menu “autoliquidazione dei servizi online” ed è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati. E’ possibile anche accedere contestualmente alla denuncia di cessazione del codice ditta da “denunce – denunce di cessazione”, tramite il link “autoliquidazione ditte cessate”.

Con il servizio suindicato gli utenti possono effettuare:

  • l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo 1° gennaio fino alla data di cessazione della polizza dipendenti;
  • il calcolo del premio a conguaglio sia per la polizza artigiani, sia per la polizza dipendenti (che può essere a credito o a debito).

Il servizio “online autoliquidazione ditte cessate” rimane disponibile per l’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente.

Categoria: