Il riepilogo dell’INPS sulle disposizioni per CIGO e Assegno ordinario COVID

14 Luglio , 2020

L’Inps, con circolare n. 84 del 10 luglio c.a., illustra le novità apportate dal decreto legge n. 34/2020 c.d. Rilancio, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. Il decreto-legge n. 52/2020, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse. Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane (13+14+4).

In tutti i casi in cui il datore di lavoro presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel compilato secondo le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 2101/2020. Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno allegare alla domanda stessa un file excel. Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

I files in questione consentono all’azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell’assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti.

Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’articolo 22-quater del decreto legge n. 18/2020 è intervenuto stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l’intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. In fase di prima applicazione della norma, qualora il datore di lavoro voglia richiedere anche l’anticipo del pagamento da parte dell’Istituto, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020), il termine di presentazione dell’istanza è stato fissato entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Categoria: