Il Decreto Interministeriale sulla cassa in deroga – CIGD

7 Luglio , 2020

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 9 del 20 giugno c.a., con il quale sono stati definiti i criteri applicativi del trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie per il riconoscimento dei trattamenti.

In particolare, il Decreto ha disposto che i datori di lavoro, a cui sia stato autorizzato un periodo inferiore a 9 settimane di trattamento di CIGD, possono richiedere il trattamento fino al completamento delle 9 settimane alla Regione competente.

I datori di lavoro con unità produttive o operative in cinque o più regioni, a cui sia stato già autorizzato un periodo di CIGD inferiore alle 9 settimane, possono presentare le istanze di trattamento al Ministero del lavoro per il completamento delle 9 settimane con le stesse modalità telematiche (CIGSonline) con cui hanno presentato la prima istanza.

Per gli ulteriori periodi riconosciuti alle zone “rossa” e “gialla” il trattamento di CIGD dovrà essere richiesto alla Regione di riferimento limitatamente ai periodi ad esse spettanti. Per gli ulteriori periodi di 5+4 settimane si dovrà far riferimento all’Inps.

Inoltre ai datori di lavoro ai quali siano state autorizzate già le prime 9 settimane di trattamento per il riconoscimento dei periodi successivi previsti (5+4 settimane) dovranno presentare l’istanza direttamente all’Inps.

Rispetto alla fruizione del periodo di ulteriori 4 settimane il decreto ha chiarito che possono essere riconosciute solo ai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle prime 14 settimane (9+5) e possono riguardare anche periodi antecedenti il 1° settembre 2020.

Scadenze dei termini di presentazione delle istanze:

  • in caso di richiesta di anticipazione del trattamento, l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della riduzione/sospensione oraria. Se il periodo di trattamento è antecedente al 18 giugno la domanda deve essere presentata entro 15 giorni da tale data;
  • negli altri casi la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo l’inizio della riduzione/sospensione oraria;
  • per i periodi di riduzione/sospensione intervenuti tra il 23 febbraio e il 30 aprile l’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro il 15 luglio;
  • in caso siano state presentate erroneamente domande per trattamenti diversi da quelli spettanti o per eventuali altre omissioni il datore di lavoro può rettificare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore dall’amministrazione competente.

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