I chiarimenti ministeriali sulla procedura di dimissioni per fatti concludenti

28 Aprile , 2025

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5257 del 10 aprile 2025, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla nuova procedura di dimissioni per fatti concludenti (art. 19 Legge n. 203/2024).

Il Ministero ha ribadito che per l’operatività della risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, la soglia dei 15 giorni di assenza ingiustificata costituisce un limite inderogabile dalla contrattazione collettiva in senso riduttivo.

Ne consegue che la contrattazione collettiva potrà esclusivamente prevedere un termine maggiore ai 15 giorni, atteso che un termine eccessivamente breve potrebbe compromettere le garanzie minime di difesa del lavoratore.

Gli ulteriori chiarimenti riguardano, altresì, le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui l’Ispettorato accerti l’insussistenza dei presupposti di legge per l’attivazione della procedura. Il Ministero ha rilevato che in tal caso, laddove il datore di lavoro ritenga comunque non valide le ragioni del lavoratore, non possa operare alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro.

Infine, qualora il lavoratore, dopo l’avvio della nuova procedura, ma prima che la stessa si sia “perfezionata”, comunichi le proprie dimissioni, saranno queste ultime a determinare la cessazione del rapporto di lavoro.

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