
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla riforma della tassazione Irpef
22 Febbraio , 2022L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4 del 18 febbraio c.a., fornisce chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n. 6/2022), che a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche.
Il documento si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.
Aliquote e scaglioni
La Legge di Bilancio 2022 ha ridotto da cinque a quattro le aliquote e rimodulato i rispettivi scaglioni di reddito.
In particolare:
- la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25 per cento;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
- è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro;
- i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43 per cento.
Detrazioni da lavoro dipendente
Il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022, sarà il seguente:
REDDITO COMPLESSIVO | MISURA DELLA DETRAZIONE |
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro | 1.880 euro
(in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro) |
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022, oltre ad abrogare l’ulteriore detrazione ex articolo 2 del D.L. n. 3/2020, modifica il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del D.L. n. 3/2020.
L’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 riconosceva, a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore ad euro 28.000, una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus Irpef o bonus 100 euro), determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.
Viene chiarito che, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali, la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta è stata ridotta da 28mila euro a 15mila euro.
Inoltre, viene precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto, se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro, a condizione che vi sia “incapienza”; più precisamente quando la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda, ma comunque mai superiore a 1.200 euro.
Adempimenti dei sostituti/sostituiti d’imposta
Per gli adempimenti dei sostituti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, rinviando alla circolare n. 29/2020, precisa che il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, ossia senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.
I sostituti d’imposta determinano la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo in base ai dati a loro disposizione e a quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni da parte dei sostituiti.
Assegno unico e universale (Auu)
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 230/2021 introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Quindi, dal 1° marzo 2022, cessano di avere efficacia:
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità,
- la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del D.L. n. 3/2020, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso la versione dell’articolo 12 del Tuir vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, quella modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 230/2021.
Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.
Inoltre, anche in considerazione dei chiarimenti resi dall’Inps con la circolare n. 23/2022, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale (ossia non concorre al reddito il valore normale dei servizi di welfare messi a disposizione dal datore a tutti i dipendenti “anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni”);
- per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito;
- al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni normativamente richieste e se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico;
- la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.
Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef
La Legge di Bilancio 2022, al fine di consentire agli enti territoriali di adeguare la disciplina delle addizionali, regionale e comunale, al nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, prevede che:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale;
- i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Il documento in esame precisa che i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, devono applicare:
- l’aliquota unica dell’addizionale, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
- ovvero, l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.
Ambito di applicazione temporale
Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, si ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
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