I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale per i lavoratori impatriati

13 Gennaio , 2021

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, fornisce nuovi chiarimenti interpretativi sul “regime speciale per lavoratori impatriati”.

Fra i temi oggetto di approfondimento da parte dei tecnici dell’Agenzia evidenziamo quello relativo all’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione.

Il decreto “Crescita” aveva previsto che le nuove disposizioni (percentuale di esenzione innalzata dal 50% al 70%) si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020 e, dunque, nei confronti dei soggetti che si fossero trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019.

Successivamente, il “Collegato alla legge di bilancio 2020” ha modificato la decorrenza della novella, prevedendo che la stessa si applichi, a decorrere dal 2019, nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Tuttavia, la circolare in commento chiarisce che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, pur in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione solo nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”, il quale permette una detassazione al 30% del reddito prodotto in Italia.

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