Guida Inps alle domande di anticipo 40% dei trattamenti di integrazione salariale

22 Febbraio , 2021

L’Inps, con comunicato del 17 febbraio c.a., ricorda che, dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’Istituto può anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto.

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto.

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo.

L’Inps ha predisposto tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento:

  • presentazione domanda anticipo 40% fondi di solidarietà;
  • presentazione domanda anticipo 40% CIG in deroga;
  • presentazione domanda anticipo 40% Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

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