Garante Privacy – Divieto di controllo a distanza

28 Luglio , 2023

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 507 del 26 luglio 2023, ribadisce il divieto per il datore di lavoro di controllare a distanza i lavoratori in assenza della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy che costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.

 

Nello specifico, l’azienda aveva installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.

 

L’applicativo tracciava, tramite GPS, in modo continuativo, la posizione del dipendente nel corso della propria attività, nonché data e ora del rilevamento, determinando così un controllo del lavoratore non consentito.

 

Il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza e quello di localizzazione erano effettuati senza che i lavoratori avessero ricevuto un’adeguata informativa e fossero state attivate le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro), mentre il sistema di videosorveglianza non era stato adeguatamente segnalato con cartelli informativi in loco.

 

Inoltre, la Società aveva installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali) di determinati soggetti, tra cui anche alcuni dipendenti.

 

Il Garante, a tal riguardo, sottolinea che il trattamento dei dati biometrici, di regola vietato, è consentito, per quanto riguarda i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare del trattamento o dell’interessato e sia previsto da una disposizione normativa.

 

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