Fruizione oraria del congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

31 Agosto , 2020

La legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, ha esteso sino al 31 agosto 2020 il periodo all’interno del quale è possibile usufruire del congedo per emergenza COVID-19, di cui all’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 ed ha introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

L’Inps, con messaggio n. 3105 dell’11 agosto c.a., fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo COVID-19.

Le domande per congedo COVID-19 in modalità oraria possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale 19 luglio 2020 -31 agosto 2020.

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web dell’Istituto, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.

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