Fruizione CIGD aziende plurilocalizzate

1 Settembre , 2020

L’Inps, con messaggio n. 3144 del 25 agosto c.a., riepiloga le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, e dal D.L. n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende plurilocalizzate (con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome) e fornisce indicazioni per la gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

L’Istituto, al fine di semplificare le procedure di accesso alle istanze di CIGD, ha chiarito che le aziendeplurilocalizzate possono accedere ai trattamenti di competenza dell’Inps (ulteriori 5 + 4 settimane) in presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole 9 settimane precedenti previste per il territorio nazionale, anche per le zone rosse e gialle ferme restando le maggiori durate riconosciute alle stesse.

I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione o sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Inps.

Le istanze devono essere corredate dall’accordo sindacale, l’elenco dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione oraria, con la quantificazione delle ore, i relativi importi, i dati dell’azienda, la causale di intervento e il nominativo del referente della domanda.

Nel caso in cui sia stato autorizzato dal Ministero del lavoro un periodo inferiore per il completamento delle nove settimane i datori di lavoro si dovranno rivolgere al Ministero del lavoro con le stesse modalità.

Alle aziende plurilocalizzate può essere concesso il trattamento CIGD con la modalità del conguaglio e rimborso della prestazione (articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015).

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