
Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione
28 Gennaio , 2025L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 5 del 15 gennaio 2025, fornisce chiarimenti in merito ad un piano di welfare che prevede l’erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti mediante un provider informatico, al quale il datore di lavoro intende affidare la gestione del servizio.
In particolare, viene chiesto se la carta di debito attraverso la quale verrebbero acquisiti i fringe benefit rientra tra i documenti di legittimazione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016 e pertanto, non soggetta alla ritenuta a titolo di acconto sul valore dei bene e dei servizi.
L’Agenzia ricorda che in base all’articolo 51, comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, a eccezione delle deroghe previste nei successivi commi del medesimo articolo.
In particolare, a questo proposito, il comma 3 prevede che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non superiore a 258,23 euro (limite incrementato dalle ultime leggi di Bilancio), superati i quali lo stesso concorre invece interamente a formare il reddito.
Inoltre, in base al comma 3-bis, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Viene poi richiamato l’articolo 6, comma 1, del succitato decreto ministeriale ai sensi del quale “L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 3bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”.
Il successivo comma 2 prevede che “In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione”.
Nel caso della società istante, considerando la conformità al massimale dei vincoli di spesa relativi ai fringe benefit e le corrette modalità di utilizzo ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51 del Tuir, la carta di debito assegnata ai propri dipendenti può essere considerata un documento di legittimazione. Ne consegue che, in qualità di sostituto d’imposta, la società non è tenuta ad applicare la relativa ritenuta a titolo d’acconto.
Categoria: News