Ferie tramutate in CIG Covid-19

25 Novembre , 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1799 del 23 novembre c.a., fornisce indicazioni in merito alla condotta del datore di lavoro che modifichi in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori, già programmate e concesse, nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL.

L’Ispettorato evidenzia che eventuali deroghe alla fruizione del diritto al riposo costituzionalmente garantito, semprechè sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.

Costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione.

Pertanto, il datore di lavoro che decide di trasformare in CIGO Covid-19 un periodo di ferie preventivamente richiesto dai lavoratori e già autorizzato, pur violando l’articolo 2109, comma 3 del c.c., ai sensi del quale “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”, non può essere sanzionato poiché per tale irregolarità non è prevista una sanzione amministrativa, né si può ricorrere al potere di disposizione ex articolo 14 D.Lgs. n. 124/2004, considerato che, risultando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.

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