Estensione del welfare aziendale ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

30 Gennaio , 2019

Con l’interpello n. 10 del 25 gennaio c.a., l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rilevanza fiscale dei benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri collaboratori introdotti attraverso un piano di welfare aziendale.

Di particolare interesse nella risposta è l’ampliamento anche per i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (nel caso di specie lo stagista) la possibilità di usufruire di servizi di welfare esenti, purché ricompresi in una categoria omogenea di lavoratori.

Altro aspetto sui cui si sono soffermati i tecnici dell’Agenzia è la compatibilità del ruolo di amministratore con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società.

Nell’interpello viene precisato che non è esclusa a priori tale compatibilità ma è necessario, per godere del beneficio fiscale previsto per il welfare aziendale, che la prestazione di lavoro sia svolta “alle dipendenze e sotto la direzione di altri”, situazione che non può essere soddisfatta nel caso dell’amministratore unico.

L’ultimo punto analizzato concerne la deducibilità da parte della società dei costi relativi ai benefit riconosciuti in base ad un regolamento.

Viene evidenziato quanto sottolineato nella circolare n. 28/2016, ovvero che: “l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo testo unico”.

Affinché un regolamento configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro, altrimenti l’atto sarebbe qualificabile come volontario.

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