Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti

23 Gennaio , 2024

L’Inps, con circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, ha fornito indicazioni in merito all’esonero contributivo che la Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha previsto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

L’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico dei lavoratori:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità, la legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Le soglie di retribuzione imponibile mensile previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto di tale rateo.

In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione in esame non assume la natura di incentivo all’assunzione e non è sottoposta alla normativa sugli aiuti di Stato.

L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

L’Inps precisa che la riduzione contributiva in esame, sia di 6 che di 7 punti percentuali, risulta alternativa alla decontribuzione per le lavoratrici madri con figli, di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico delle stesse fino ad un massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile.

Resta fermo però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due fattispecie di esonero, si possa ricorrere alla diversa e alternativa misura per la quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.

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