Esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti

25 Marzo , 2022

L’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n. 6/2022) ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

 

L’Inps, con circolare n. 43 del 22 marzo c.a., fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo e le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.

 

La legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

 

Il citato esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori e trova applicazione, nel periodo gennaio 2022 – dicembre 2022, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.

 

Per le sue caratteristiche, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, pertanto l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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