Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

23 Febbraio , 2021

L’Inps, con circolare n. 30 del 19 febbraio c.a., ha fornito indicazioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021 – Lavoronews n. 6/2021).

Possono accedere all’esonero, la cui applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS), nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, ai sensi della Legge n. 178/2020 (12 settimane da usufruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021).

Il beneficio contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

L’importo massimo dell’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, sia delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori sia di taluni presupposti specificamente previsti dalla legge n. 178/2020, quale il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il divieto di licenziamento opera per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero e quindi fino al 31 marzo 2021.

L’agevolazione in esame non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si realizza, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali

Analogamente, non è possibile fruire dell’esonero per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”.

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